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domenica 14 settembre 2008

Sull'argomento: " insegnante unico ", Cinzia Olivieri scrive

Sull'argomento : "insegnante unico "Sull'argomento "insegnante unico", invio di seguito un estratto del resoconto della seduta dell'11 settembre della VII^ Commissione http://www.camera. it/_dati/ leg16/lavori/ bollet/chiscobol lt.asp?content= /_dati/leg16/ lavori/bollet/ framedin. asp?percboll= /_dati/leg16/ lavori/bollet/ 200809/0911/ html/07/, relativo al tema.

Per le implicazioni in materia organizzativa che implicherà la modifica normativa, i consigli di circolo e di istituto saranno necessariamente coinvolti.
Pertanto bisogna essere preparati all'evento anche perchè sembrerebbe che le scuole sono chiamate a modulare l'offerta oraria secondo le richieste delle famiglie.
Inoltre bisognerà coordinare le modalità organizzative che continueranno a coesistere.

I regolamenti chiariranno (spero) i quesiti che al momento mi pongo leggendo la discussione che segue.
Ne riporto intanto alcuni brevi passaggi con altrettanto sintetiche note di commento.

Si legge nel resoconto che con l'art. 4 del DL 137/08 "si consente dunque di ricostituire classi con il maestro unico". L'espressione "si consente" significa che è una scelta facoltativa tra i vari modelli organizzativi?
Si legge infatti in prosieguo che "Accanto alla reintroduzione delle classi ad insegnante unico (...) si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie" ed ancora che il tempo scuola deve essere funzionale alle esigenze della didattica ma anche dell'"utenza" .
Quindi "In ragione della domanda delle famiglie, vi potranno pertanto essere differenti articolazioni dell'orario scolastico".
Quante e quali opzioni possono proporsi?

Si sostiene che con tale provvedimento
- "si amplia la libertà di scelta delle famiglie che volessero occuparsi dell'educazione dei propri figli in orario pomeridiano" .
Tale libertà era soddisfatta anche ora con le 30 ore settimanali, articolando l'attività su 6 giorni tutti in orario antimeridiano o altrimenti con rientri e/o prolungamenti solo in alcuni giorni.
- "si recupera la funzione educativa del docente, quale punto di riferimento" .
Non credo che essa sia stata impoverita in precedenza.
- "nel sistema odierno spesso non è stata data in concreto alle famiglie la possibilità di scegliere per le 27 ore, obbligandole di fatto aoptare per il tempo pieno".
Non direi.
Piuttosto spesso non si è lasciata la possibilità di scegliere tra 27 e 30 ore. Ovvero tra tempo pieno e prolungato. Oppure settimana corta o lunga. Tempo compattato tempo prolungato.. .
Ma fino a che punto la scuola può tenere conto delle esigenze delle famiglie? E come ed in che tempo deve prevedere la consultazione?
Quando mai si è realizzato un POF di territorio preceduto da un'attività di monitoraggio per venire incontro alle esigenze dell' "utenza"?
Quante articolazioni di orario possono essere effettivamente previste?
Il POF rappresenta l'offerta della scuola. Essa offre ed il genitore sceglie sulla base dell'offerta. Di massima l'opzione oraria è tra A e B.
Potenzialmente più ampia (ma non sempre) è l'opportunità sulle ore opzionali.

Contestando poi che la riforma costituisca un ritorno al passato si evidenzia che rispetto ad allora "è stata riconosciuta in legge ordinaria prima ed in Costituzione poi, l'autonomia scolastica e con il decreto n. 275 del 99 è stata di fatto abolita la rigidità e l'unicità dei modelli organizzativi e quindi anche il modello dei 3 insegnanti su due classi".
Ciò quindi significa che anche l'insegnante unico non può nè deve costituire l'unico modello organizzativo?

Non riesco poi bene a cogliere come con questa organizzazione si riesca ad "ottimizzare le ore di insegnamento e quindi, di apprendimento degli studenti" soprattutto considerando le necessità connesse alle integrazioni dei diversamente abili.

Quanto alle "medie" credo che esse non tengano conto delle variabili legate all'ambiente, alla società, alla storia, al territorio.

Ovviamente il confronto è appena iniziato ... e mi auguro non già concluso.
Sarà interessante conoscere il dibattito che seguirà

Saluti
Cinzia
http://www.apritisc uola.it/genitori /inrete/campania /napoli/

http://www.camera. it/_dati/ leg16/lavori/ bollet/chiscobol lt.asp?content= /_dati/leg16/ lavori/bollet/ framedin. asp?percboll= /_dati/leg16/ lavori/bollet/ 200809/0911/ html/07/
(...)
Ricorda quindi che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che, nei regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la riorganizzazione del servizio scolastico e dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole, si preveda che le istituzioni scolastiche costituiscono classi assegnate ad un unico insegnante e funzionanti con un orario di ventiquattro ore settimanali. Con la disposizione in commento, si consente dunque di ricostituire classi con il maestro unico, secondo il modello organizzativo tradizionale della scuola elementare vigente fino al 1990. Accanto alla reintroduzione delle classi ad insegnante unico, la disposizione in commento specifica ulteriormente che nei regolamenti si deve comunque tener conto delle esigenze di una più ampia articolazione del tempo-scuola sulla base delle richieste delle famiglie. Secondo quanto specificato nelle relazioni al provvedimento, ciò significa che, nella definizione dei regolamenti, l'articolazione del tempo-scuola deve essere prevista in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma anche delle esigenze dell'utenza. In ragione della domanda delle famiglie, vi potranno pertanto essere differenti articolazioni dell'orario scolastico. Il comma 2 dell'articolo in esame prevede l'adeguamento del trattamento economico spettante ai docenti che si troveranno ad operare nelle classi con unico insegnante, che avverrà in sede di contrattazione collettiva. Tale adeguamento si rende necessario in quanto l'orario settimanale della classi a maestri unico è superiore rispetto alle ore di lezione che ciascun docente è tenuto a svolgere secondo le vigenti previsioni della contrattazione collettiva, pari a 22 ore settimanali.
La norma individua le risorse finanziarie necessarie per far fronte agli oneri
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derivanti dall'adeguamento retributivo nella quota parte delle economie di spesa discendenti dalla realizzazione degli obiettivi della razionalizzazione prevista dal citato articolo 64, decreto-legge n. 112 del 2008 e destinata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva che questa disposizione interviene sul segmento della scuola primaria che era stato interessato da modifiche ordinamentali con il decreto legislativo 59 del 2004, che aveva introdotto la differenza tra «apprendimenti fondamentali» non negoziabili e «apprendimenti opzionali» e «facoltativi», prevedendo in 27 ore il tempo scuola necessario per i primi e 3 ore per gli altri, quelli di natura opzionale. Il decreto in esame, rafforza, dunque, la scelta del decreto 59 che, peraltro aveva anche introdotto l'insegnante tutor quale insegnante prevalente del team, indicando in 24 ore il tempo scuola non negoziabile e quindi da considerare come unità organizzativa di base per l'acquisizione degli alfabeti essenziali della cultura e dei contenuti delle aree disciplinari di studio. In più, evidenzia come l'intero modulo possa essere affidato anche ad un solo insegnante. Con ciò si ottengono due effetti sicuramente positivi per il sistema educativo: si amplia la libertà di scelta delle famiglie che volessero occuparsi dell'educazione dei propri figli in orario pomeridiano e si recupera la funzione educativa del docente, quale punto di riferimento, non solo per gli insegnamenti, ma anche dal punto di vista relazionale, ricordando inoltre che nel sistema odierno spesso non è stata data in concreto alle famiglie la possibilità di scegliere per le 27 ore, obbligandole di fatto aoptare per il tempo pieno. Osserva che non è corretto parlare di «ritorno al passato» paragonando questo modello a quello degli anni '70-'80. Da allora sono cambiate molte cose, ma soprattutto è cambiata la cornice giuridica entro cui i modelli organizzativi ordinamentali si giustificano: è stata riconosciuta in legge ordinaria prima ed in Costituzione poi, l'autonomia scolastica e con il decreto n. 275 del 99 è stata di fatto abolita la rigidità e l'unicità dei modelli organizzativi e quindi anche il modello dei 3 insegnanti su due classi.
Precisa che dall'anno scolastico 2004/2005, inoltre, in virtù del decreto n. 59 citato, il 73 per cento delle classi della scuola primaria ha attivato la figura del tutor ed il 40 per cento di queste classi ha affidato questa figura ad un solo insegnante. Né può valere l'obiezione che la scuola primaria sia tra le migliori scuole nei confronti internazionali. La scuola primaria, o elementare, è stata punto di eccellenza del sistema formativo del nostro Paese, ben prima dell'ingresso della organizzazione didattica per moduli, grazie alla capacità e generosità di generazioni di maestri, di direttori didattici e di famiglie attente ai beni primari dei loro figli: l'educazione e la cultura di base. Semmai, occorrerebbe ripensare proprio agli ultimi due anni della scuola primaria, visto che gli apprendimenti dei nostri ragazzi cominciano ad essere scadenti dopo i nove anni fino ai quindici come confermano da troppi anni le rilevazioni dell'OCSE con riferimento al PISA. Osserva quindi che l'aver inserito questa misura in un decreto legge si giustifica, inoltre, in una logica di vincoli di bilancio che impongono inderogabili economie di spesa previste dalla legge n. 133 del 2008 e che tendono a coniugare riqualificazione della spesa pubblica e qualità. Anche in quest'ottica, dunque, l'organizzazione del lavoro nel primo ciclo, ma in particolare nella scuola primaria, richiede una revisione dei criteri di assegnazione e di utilizzo dei docenti finalizzata ad ottimizzare le ore di insegnamento e quindi, di apprendimento degli studenti. Ricorda che la questione, d'altra parte, era stata affrontata in modo dettagliato già dal «Quaderno Bianco sulla scuola», curato dai Ministri dell'economia e dell'istruzione del Governo Prodi nel settembre 2007, allorquando al paragrafo 4.3, pagine 45 e seguenti, si sosteneva che «per quanto riguarda gli studenti, le ore effettive medie di lezioni, orario discente, possono essere più elevate di quelle curriculari, se essi ricevono ore di insegnamento frontale per sperimentazioni con
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un monte ore più esteso di quello ordinario (...) ovvero se, nella stessa ora di corso, sono previsti due insegnanti, col risultato che gli studenti ricevono di fatto due ore di insegnamento. È quanto avviene nella scuola primaria, per alcune discipline tecniche, ovvero nel caso di studenti diversamente abili la cui istruzione richiede insegnanti supplementari. In Italia, in particolare, si può stimare che tali fattori facciano sì che le ore di insegnamento effettivamente ricevuto eccedano l'orario strettamente curricolare in media di circa il 18 per cento nella scuola primaria, dove è particolarmente elevata la compresenza per fare fronte anche al tempo pieno, di circa 16 per cento nella scuola secondaria di primo grado e di circa il 12 per cento nella scuola secondaria superiore, dove la compresenza è associata ad una forte frammentazione disciplinare non generalista. A parità del resto, ciò tende ad accrescere ulteriormente il numero di insegnanti necessari per studente.»
Osserva quindi che nel caso della scuola primaria, l'eccesso di circa il 60 per cento del rapporto insegnanti/studenti dell'Italia, rispetto al valore OCSE, è spiegato per circa la metà dal maggiore impegno orario degli studenti; per circa un quinto dal minore impegno orario degli insegnanti; per meno di un terzo dalla minore dimensione delle classi». Ritiene che si comprenda, per questo, perché, sempre come sostiene il «Quaderno Bianco», «nel confronto internazionale ai valori raccolti dall'OCSE, l'Italia mostri un valore del rapporto insegnanti per 100 studenti del 20 per cento superiore alla media: 9,1 insegnanti nel 2004 contro una media di 7,5 nell'OCSE, meno di 7 in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, facendo riferimento ai cicli primario e secondario infanzia esclusa, per cui è possibile la comparazione. La differenza è assai più marcata nella primaria (9,3 insegnanti per 100 studenti in Italia, contro una media OCSE di 5,9, che nella secondaria inferiore, rispettivamente 9,7 e 7,3, e superiore rispettivamente 8,7 e 7,9.» Tutte queste considerazioni giustificano, dunque, ampiamente la scelta del Governo sia di merito, con il maestro unico, che di metodo, tramite il ricorso al decreto-legge, e semmai rilanciano con forza un rinnovato investimento sulla formazione iniziale dei docenti della scuola primaria, affinché gli stessi siano preparati a svolgere con competenza e professionalità il proprio compito, a cominciare dalle sfide costituite dalla competenza in lingua inglese e in informatica, apprendimenti obbligatori fin dalla prima classe. Evidenzia, a tale ultimo proposito, che negli anni Novanta il Ministro Falcucci aveva già previsto la formazione di insegnanti nella lingua inglese, senza peraltro che a tale previsione seguisse un riscontro concreto.
(...)

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